top of page

Commette reato il coniuge che approfitta del rifiuto del figlio per incontrare l'altro genitore.

  • Immagine del redattore: Domenico Antonio Lamanna Di Salvo
    Domenico Antonio Lamanna Di Salvo
  • 17 mar 2023
  • Tempo di lettura: 1 min

Per noi avvocati matrimonialisti/divorzisti non è insolito sentirsi dire da taluni genitori di non voler far vedere i figli nel giorno previsto per il diritto di visita perchè “il bambino piange“. Orbene, questo non è un motivo valido per sospendere il diritto di visita. Spesso, infatti, i capricci dei bambini diventano uno strumento per negare all'ex coniuge i propri diritti.

Ed invero, la Cassazione, nella sentenza 26810, riconosce che l'approfittarsi dei “rifiuti” di minore ad incontrare l'altro genitore "equivale ad una sostanziale ammissione di un profilo doloso, seppur attenuato, della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio". Il reato viene meno solo laddove l’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita sia effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore, il che alle volte può risultare estremamente difficile da provare.

Bisogna, pertanto, evitare strumentalizzazioni di questo genere e ricordarsi sempre e comunque che i figli sono di entrambi i genitori, anche se l'amore di un tempo è tra di loro finito.



Comments


©2025 by Prof. Avv. Lamanna Di Salvo Domenico - All Right Reserved.

Bari - Milano - Monaco di Baviera

Via Dante 11- 70121 Bari

Via Montenapoleone 8 - 20121 Milano

E-Mail : info@studiolegale-lamanna-di-salvo.it

Mobile : +39 333 958 0154

bottom of page